Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1426 del 26/01/2016 (Rv. 638626 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Diritto al rimborso nei confronti della Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata in esecuzione di provvedimento coattivo - Disciplina della decadenza - Conformità ai principi di diritto comunitario - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso dell'imposta anche dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel solo caso in cui il richiedente prestatore di un servizio abbia a sua volta effettivamente rimborsato l'imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, rispondendo tale soluzione al principio di effettività del diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di Giustizia, sentenza 15 dicembre 2001, in C-427/10. (Nella specie, relativa a fatture per prestazioni di servizi nei confronti di una società con sede in Shanghai, l'Amministrazione fiscale aveva chiesto la restituzione dell'imposta portata in detrazione, ritenendo la prestazione fatturata fuori campo IVA).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)