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Sez. 5, Sentenza n. 6600 del 15/03/2013 (Rv. 625512 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Diritto al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Imposta rimborsata al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo - Decadenza per decorso del termine biennale di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Non applicazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625512-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In materia di IVA, il soggetto passivo dell'imposta, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 21, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può chiedere il rimborso dell'IVA non dovuta non già per qualsiasi imposta della quale il "committente di servizi" pretenda od abbia preteso il rimborso per la sua qualità di "prestatore di detti servizi", né per quella che esso abbia rimborsato spontaneamente, ma esclusivamente per quell'imposta che "ha dovuto rimborsare al committente" predetto, vale a dire per l'imposta il cui rimborso in favore del committente sia stato effettivamente eseguito in esecuzione di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del committente, la cui pretesa restitutoria, siccome idonea a far sorgere un qualche dovere di rimborso a carico del "prestatore di detti servizi", non consente di superare la decadenza, eventualmente verificatasi, del "prestatore di detti servizi" dall'eventuale diritto di rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria finchè non si concretizza con l'adempimento dell'afferente comando imperativo da parte del prestatore di servizi. Il più breve termine di decadenza previsto dalla norma nazionale nel regolare i rapporti dello stesso con l'amministrazione finanziaria può, dunque, essere disapplicato solo per garantire il principio di effettività del diritto comunitario, ovvero per evitare che le conseguenze dei pagamenti indebiti dell'IVA imputabili allo Stato siano sopportate esclusivamente dal soggetto passivo in tale imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)