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Sez. U, Sentenza n. 142 del 07/01/2013 (Rv. 624829 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Domanda del lavoratore fondata su inadempimento unitario dell'amministrazione protratto oltre il 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Anche per il periodo anteriore al discrimine temporale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di domanda di risarcimento del danno per prestazioni lavorative rese oltre il settimo giorno.
Stato
decisa il 2013-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624829-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno l998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di risarcimento del danno per prestazioni lavorative rese oltre il settimo giorno, anche se relative a prestazioni espletate prima del 30 giugno 1998, trattandosi di diritto che non ha ad oggetto la corresponsione di una voce retributiva bensì di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)