Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012 (Rv. 621089 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Domanda del lavoratore fondata su inadempimento unitario dell'amministrazione protratto oltre il 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Anche per il periodo anteriore al discrimine temporale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, sulla domanda proposta da alcuni autisti e messi comunali per la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento dell'equivalente monetario dell'abbigliamento di servizio, non più fornito dall'amministrazione sin dall'anno 1994).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)