Sez. 3, Sentenza n. 27540 del 10/12/2013 (Rv. 629359 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Spese di manutenzione straordinaria - Nozione - Distinzione dalle spese di manutenzione ordinaria - Criteri - Prevedibilità e onerosità - Fattispecie relativa ai lavori di restauro delle facciate condominiali.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
Le spese di manutenzione straordinaria del bene locato sono quelle relative a opere non prevedibili o normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale della cosa nell'ambito dell'ordinaria durata del rapporto locatizio e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo della locazione. Ne consegue che rientrano in tale categoria anche le opere di manutenzione di notevole entità, in quanto finalizzate non già alla mera conservazione del bene ma ad evitarne il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in applicazione dell'anzidetto principio, che restassero a carico del locatore le spese per i lavori di restauro delle facciate condominiali, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria, senza che assumesse rilievo la qualificazione di intervento di manutenzione ordinaria operata dalla legislazione urbanistica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)