Sez. 2, Sentenza n. 301 del 10/02/1964 (Rv. 300372 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MORALI E MATERIALI DELLO SPOGLIO- SPOGLIO COMPIUTO DALL'AMMINISTRAZIONE DI UN CONDOMINIO SU AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITA RISPETTIVA DI AUTORE MATERIALE E DI AUTORE MORALE DELLO SPOGLIO.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MORALI E MATERIALI DELLO SPOGLIO- SPOGLIO COMPIUTO DALL'AMMINISTRAZIONE DI UN CONDOMINIO SU AUTORIZZAZIONE DI QUEST'ULTIMO - CONFIGURABILITA RISPETTIVA DI AUTORE MATERIALE E DI AUTORE MORALE DELLO SPOGLIO.*
L'Azione di reintegrazione puo essere proposta tanto nei confronti degli autori materiali quanto nei confronti degli autori morali dello spogliò pertanto nelle ipotesi di mandato, amministrazione, gestione, autorizzazione, autore morale e il mandante, l'incaricante, l'amministratore, il perito, l'autorizzante, colui cui l'atto in concreto si riferisce e per volonta od incarico del quale e compiuto, autore materiale e il mandatario, l'incaricato, l'amministratore, il gestore, lo autorizzato, colui che effettivamente compie l'atto di spoglio. Pertanto nel caso che l'amministratore di un condominio compia un atto di spossessamento violento e clandestino su incarico e per autorizzazione dell'assemblea condominiale, autore materiale dello spoglio deve considerarsi lo stesso amministratore, autore morale la collettivita condominiale, rappresentata dall'assemblea.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)