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Sez. 2, Sentenza n. 3272 del 04/04/1987 (Rv. 452340 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI - SPOGLIO COMMESSO DALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - AUTORIZZAZIONE O DELIBERA ASSEMBLEARE - AZIONE DI SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA SIA DEL CONDOMINIO CHE DELLO AMMINISTRATORE.*
Stato
decisa il 1987-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452340-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - AUTORI MATERIALI E MORALI - SPOGLIO COMMESSO DALL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO - AUTORIZZAZIONE O DELIBERA ASSEMBLEARE - AZIONE DI SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA SIA DEL CONDOMINIO CHE DELLO AMMINISTRATORE.*

L'amministratore di un condominio che compia un fatto di impossessamento violento o clandestino in base ad autorizzazione o delibera assembleare, deve considerarsi autore materiale dello spoglio, mentre autore morale dello stesso deve essere considerata la collettività condominiale, rappresentata dall'assemblea. In tal caso, pertanto, l'Azione di reintegrazione può essere proposta sia contro il condominio, sia contro l'amministratore, quale autore materiale dello spoglio. (V 2091/82, mass n 419957; (V 301/64, mass n 300372).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)