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Sez. 1, Sentenza n. 1802 del 04/03/1985 (Rv. 439746 - 01)

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - OGGETTO - TARGHE, INSEGNE E SIMILI - ESPOSIZIONE OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439746-01

TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - OGGETTO - TARGHE, INSEGNE E SIMILI - ESPOSIZIONE OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTI - IRRILEVANZA.*

È soggetta ad imposta sulle pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, ogni insegna, iscrizione, o strumento di comunicazione, che, indipendentemente dalle ragioni o dalle finalità della sua adozione, e pur senza presentare connotati propagandistici e reclamistici, risulti oggettivamente idoneo a rendere noto al pubblico (cioè ad una massa indeterminata di possibili utenti od acquirenti) un nome, un prodotto, od una attività, in quanto si trovi apposto in luogo pubblico od aperto al pubblico, o comunque da tali luoghi sia "percepibile", consentendo di acquisire la conoscenza del suddetto messaggio. L'indicato principio non trova deroga per il caso di insegne, targhe, iscrizioni o simili, la cui esposizione sia obbligatoria per Disposizioni di legge o di regolamento, se non quando esse non superino certi limiti (art. 20 n. 12 del citato decreto: mezzo quadrato di superficie od il diverso limite stabilito da dette Disposizioni). Pertanto, qualora, sui serbatoi di una raffineria, alla scritta "depositi doganali" (prescritta dai regolamenti doganali) venga aggiunto il nome dell'azienda produttrice, e la iscrizione complessiva superi gli indicati limiti, l'iscrizione medesima, a prescindere dall'obbligatorietà o meno di quella aggiunta, resta assoggettata per intero (non cioè per la sola parte eccedente detti limiti) all'imposta sulle pubblicità, sempreché sussistano le specificate obiettive caratteristiche. (Conf in corso di pubblicazione fra le stesse parti).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)