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Sez. 1, Sentenza n. 7944 del 25/08/1997 (Rv. 507054 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Esenzione ex art. 20, n. 11, d.P.R. n. 639/72 - Scopo di lucro - Mancanza - Accertamento - Riferimento ai fini generali dell'ente - Necessità.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507054-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

In tema di imposta comunale sulle pubblicità, l'art. 20, n. 11, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, là ove dispone che sono esenti dalla imposta le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi di ogni ente od organizzazione che non svolga attività avente un fine di lucro, deve essere inteso nel senso che la mancanza dello scopo di lucro, indispensabile per la applicabilità dell'esenzione, va riferita ai fini generali dell'ente e non anche a qualsiasi attività, isolatamente considerata (nella sua struttura e nel suo fine immediato), del soggetto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 639 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 639 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)