Sez. 6, Sentenza n. 4065 del 14/11/1979 Ud. (dep. 22/03/1980) Rv. 144799 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE.*
In caso di notificazione del decreto di citazione mediante consegna al portiere o a chi ne fa le veci, i termini di comparizione in giudizio cominciano a decorrere dalla data di ricezione (da parte del destinatario) della raccomandata, in quanto solo da questa data l'atto di notificazione e completo e non dalla predetta consegna, che non garantisce di per se sola la conoscenza tempestiva dell'atto. (V mass n 139749).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)