Sez. 1, Sentenza n. 4508 del 23/02/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148844 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PORTIERE E ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI AVER SPEDITO LA RACCOMANDATA - SUFFICIENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PORTIERE E ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI AVER SPEDITO LA RACCOMANDATA - SUFFICIENZA.*
Nell'ipotesi di notificazione all'imputato non detenuto, la sottoscrizione del portiere sull'originale dell'atto notificato e la attestazione dell'ufficiale giudiziario, facente fede fino a querela di parte, di aver spedito la raccomandata, sono elementi sufficienti per ritenere che la notificazione abbia sortito il suo effetto. Dal principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n 170 del 1976, discende solo la possibilita, per l'imputato, di dimostrare, ove dalla notificazione decorrano eventuali termini processuali, di non aver ricevuto l'avviso o di averlo ricevuto fuori dei termini per l'Esercizio dei suoi diritti. (V mass n 147420; (V mass n 146820; (V mass n 144799; (V mass n 143451; (V mass n 143143; (V mass n 142294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)