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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29325 del 22/12/2020 (Rv. 660207 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Deliberazioni assembleari nulle o annullabili – Impugnazione – Litisconsorzio dei soci – Esclusione – Fondamento – Legittimazione disgiuntiva all'impugnazione – Sussistenza - Efficacia di giudicato della pronuncia di accoglimento - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2020-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660207-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di società di capitali, la pronuncia di nullità o l'annullamento delle deliberazioni assembleari hanno effetto nei confronti di tutti i soci, anche se non vi è litisconsorzio necessario tra di essi, trattandosi di ipotesi in cui l'ordinamento riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica ed espressamente dispone la soggezione al giudicato anche di coloro che non hanno agito, quale eccezione alla regola limitativa dell'art. 2909 c.c.; tale ipotesi ricorre solo nel caso di accoglimento dell'impugnazione perché, in questo modo, si consuma l'interesse ad agire dei colegittimati non partecipanti al giudizio, mentre, ove l'impugnazione sia rigettata, tale evenienza non si verifica e, infatti, gli altri legittimati possono ancora procedere all'impugnazione, sempre che non siano decaduti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377 com. 7, Cod. Civ. art. 2379 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)