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Sez. 3, Ordinanza n. 19293 del 03/10/2005 (Rv. 585099 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Legittimazione disgiuntiva di più soggetti all'azione di rimozione di situazione giuridica - Colegittimato non partecipante al relativo giudizio - Soggezione al giudicato del medesimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585099-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Nei casi in cui si riconosce a più soggetti la legittimazione disgiuntiva ad agire per rimuovere una certa situazione giuridica, in assenza di norme che prevedano la soggezione al giudicato di chi non abbia agito, sia l'art. 2909 cod. civ., sia l'ovvia esigenza di coerenza con la previsione dell'esercitabilità in via disgiuntiva del diritto di azione e del conseguente atteggiarsi del correlato diritto di difesa, sia l'altrettanto ovvia esigenza di interpretazione conforme a Costituzione (art. 24 Cost.), impongono di escludere che il colegittimato non partecipante al giudizio possa soggiacere al giudicato formatosi, sulla validità della situazione rispetto alla quale aveva il diritto di impugnativa, in un giudizio cui non abbia partecipato. Ciò, nell'ipotesi in cui l'azione di impugnativa esercitata dall'altro colegittimato venga rigettata, si giustifica perché altrimenti si postulerebbe la verificazione, al di fuori di qualsiasi ragione di diritto sostanziale giustificativa, di un effetto sfavorevole a carico del colegittimato assente, in chiara violazione dell'art. 24 della Costituzione, mentre, per l'ipotesi di accoglimento dell'azione di impugnativa, si giustifica perché in tal caso l'eliminazione della situazione, che il colegittimato non partecipante avrebbe a sua volta potuto impugnare, determina il venir meno dell'interesse ad agire da parte sua, in quanto lo scopo cui tendeva la legittimazione concorrente risulta soddisfatto ed è tale ragione che impedisce una sua successiva azione di impugnativa (o comunque un'azione tendente ad ottenere l'accertamento di un diverso modo di essere del rapporto: ad esempio, l'accertamento dell'esistenza della situazione giuridica, che era solo legittimato ad impugnare), piuttosto che il vincolo del giudicato (Sulla base di tali principi la S.C. ha annullato il provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., che era stato adottato in un giudizio iniziato dalla gestione liquidatoria di una società posta in liquidazione coatta amministrativa contro un terzo, relativamente a rapporto corrente con la società, e nel quale era intervenuto l'ex amministratore della società "in bonis" sostenendo la pregiudizialità di altro giudizio da lui instaurato nel contraddittorio della gestione ma non del terzo ed avente ad oggetto la declaratoria di inesistenza del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa: la S.C. ha escluso la legittimità della disposta sospensione rilevando che il terzo, legittimato esso stesso all'azione relativa a detta declaratoria, non poteva ritenersi soggetto al giudicato nascente da detto giudizio, così venendo meno il presupposto per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 197, Legge Falliment. art. 198, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)