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Sez. 1, Sentenza n. 4327 del 08/08/1995 Cc. (dep. 19/09/1995) Rv. 203193 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Moduli procedimentali - Individuazione - Poteri e facoltà del g.i.p. - Specificazione - Limiti e condizioni - Diritti della difesa - Determinazione del livello limite - Inosservanza - Inquadramento normativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-08-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203193-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga

In tema di proroga della custodia cautelare, l'art. 305 comma 2 cod. proc. pen. non prevede un particolare modulo procedimentale per realizzare il contraddittorio tra il pubblico ministero e il difensore dell'interessato, i quali, peraltro, debbono essere sentiti prima che la decisione sia adottata: sicché è rimesso al giudice per le indagini preliminari definire le relative cadenze, potendo esso spaziare tra la fissazione di udienza in camera di consiglio, anche con le formalità, di massima garanzia, disciplinate dallo art. 127 c.p.p. (procedura non prevista ma neppure vietata dalla citata disposizione codicistica), sino alla predisposizione di semplice contraddittorio cartolare, realizzabile mediante il deposito in cancelleria della richiesta del pubblico ministero con invio per il difensore ad esprimersi entro un ragionevole termine, che deve essere specificatamente indicato. Tuttavia, una volta che il detto giudice abbia definito il modulo che ritenga nel caso concreto adeguato alla maggiore o minore complessità del caso, all'urgenza della decisione, agli spazi temporali residuali (rispetto alla scadenza del termine), e ad ogni altra pertinente considerazione suggerita dal caso di specie, non può, senza previamente avvertire le parti e consentire loro di esprimersi, modificare la modulazione procedimentale, sconvolgendo la strategia dalle stesse predisposta e annullandone gli spazi di intervento. Ove una ipotesi del genere si verifichi, il provvedimento che, senza avere consentito al difensore di esprimersi, accordi la proroga, è da ritenersi adottato in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., con la conseguenza che, se la nullità sia dedotta nei termini e nelle forme di cui all'art. 182 comma 2 detto codice, l'ordinanza è nulla con maturazione del diritto del detenuto alla immediata liberazione, ora per allora, non esistendo un provvedimento di proroga atto a legittimare il permanere dello stato di privazione della libertà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)