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Sez. L, Sentenza n. 5399 del 03/06/1994 (Rv. 486867 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione | Rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della legge n. 297 del 1982 - Trattamento di fine rapporto determinato convenzionalmente - Accertamento del carattere più o meno favorevole rispetto al trattamento legale - Criteri - Erogazioni contrattuali collegate a condizioni venute ad esistenza nel vigore di detta legge - Rilevanza - Fattispecie relativa al calcolo di quattro mensilità di retribuzione erogate per le dimissioni del lavoratore.
Stato
decisa il 1994-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486867-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Computo - Calcolo globale della retribuzione

Con riguardo ad un rapporto di lavoro proseguito nella vigenza della legge 29 maggio 1982 n. 297 - relativamente al quale la determinazione dell'indennità di anzianità per il periodo sino al 31 maggio 1982 deve essere effettuata in base al principio dell'onnicomprensività, confluendo poi il risultato di tale calcolo nel trattamento di fine rapporto previsto dalla legge citata -, ove occorra stabilire se tale trattamento, determinato convenzionalmente, sia più favorevole di quella legale, devono considerarsi comprese nel primo anche quelle erogazioni collegate, ai sensi della contrattazione collettiva, a condizioni venute ad esistenza non già alla data sopra indicata, bensì ad un momento successivo, e cioè nel vigore della nuova normativa, in quanto anche esse concorrono a comporre, in via integrativa, il trattamento convenzionale di fine rapporto rientrando nella previsione di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 297 del 1982. (Nella specie l'impugnata sentenza aveva ritenuto fondata la pretesa del lavoratore concernente la determinazione legale dell'indennità di anzianità con il computo delle indennità di trasferta forfettaria, e auto-moto nonché del compenso per lavoro straordinario; la S.C. ha cassato la decisione osservando che nel confronto fra trattamento legale e trattamento convenzionale doveva considerarsi compresa in quest'ultimo l'erogazione di quattro mensilità di retribuzione collegata alle dimissioni del lavoratore intervenute nel vigore della legge n. 297 del 1982).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)