Sez. L, Sentenza n. 8616 del 16/07/1992 (Rv. 478206 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Incapacità | Atti processuali del fallito successivi alla dichiarazione di fallimento - Insufficienza - Eccezione relativa - Spettanza al curatore - Condizione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Incapacità
Il fallito, con riguardo ai procedimenti da promuovere o già iniziati alla data della dichiarazione di fallimento e relativi agli interessi coinvolti nella procedura, perde la capacità di stare in giudizio, sia come attore sia come convenuto, perché tale capacità, per le stesse ragioni che determinano il trasferimento di quella negoziale, si trasmette (dal momento di detta pronuncia ed indipendentemente dalla pubblicità della medesima) in capo al curatore; con le conseguenze - non implicanti contrarietà dell'art. 43 L.F. agli artt. 3 e 24 Cost. - che, in virtù dell'automatica sostituzione disposta dalla legge, gli atti processuali posti in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento debbono considerarsi inefficaci nei confronti della massa e che tale inefficacia, sotto il profilo del difetto di legittimazione, può essere eccepita dal curatore qualora la tutela giurisdizionale, esercitata direttamente e personalmente dal fallito, abbia per oggetto beni o rapporti già acquisiti al fallimento, dei quali gli organi preposti alla procedura abbiano in concreto dimostrato di volersi interessare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)