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Sez. 3, Sentenza n. 2306 del 01/03/1995 (Rv. 490789 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA | Perdita di capacità processuale - Eccezione riservata ai creditori - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490789-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA

Al pari che nel fallimento, anche nella liquidazione coatta amministrativa, ancorché l'art. 200 della legge fallimentare non richiami espressamente l'art. 43, la perdita di capacità processuale non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al commissario liquidatore - spetta di eccepirla, tranne che le controversie che hanno per oggetto quei beni o rapporti acquisiti alla massa dei quali gli organi della liquidazione abbiano mostrato di volersi interessare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)