Sez. 3, Sentenza n. 2306 del 01/03/1995 (Rv. 490789 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA | Perdita di capacità processuale - Eccezione riservata ai creditori - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER L'IMPRESA
Al pari che nel fallimento, anche nella liquidazione coatta amministrativa, ancorché l'art. 200 della legge fallimentare non richiami espressamente l'art. 43, la perdita di capacità processuale non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto - e per essa al commissario liquidatore - spetta di eccepirla, tranne che le controversie che hanno per oggetto quei beni o rapporti acquisiti alla massa dei quali gli organi della liquidazione abbiano mostrato di volersi interessare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)