Sez. L, Sentenza n. 11243 del 15/11/1993 (Rv. 484324 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti | Omissione - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - A più parti
L'inosservanza del principio secondo cui l'impugnazione proposta contro più parti domiciliate presso un unico procuratore deve essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le parti cui l'impugnazione è rivolta, determina l'impossibilità di stabilire quale delle parti sia la destinataria dell'atto e perciò l'inesistenza della notifica, restando esclusa la possibilità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti (non costituitesi), data la mancanza del presupposto della valida instaurazione del contraddittorio stesso nei confronti di almeno una di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)