Sez. 2, Sentenza n. 4757 del 29/04/1995 (Rv. 492066 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Domiciliate presso un unico procuratore - Notifica mediante consegna di una sola copia - Inesistenza della notifica - Sanatoria - Condizioni - Effetti - Decorrenza..
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
L'inosservanza dal principio secondo cui l'impugnazione proposta contro più parti domiciliate presso un unico procuratore deve essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le parti in cui l'impugnazione è rivolta, determina l'impossibilità di stabilire quale delle parti sia la destinataria dell'atto e perciò l'inesistenza della notifica, restando esclusa la possibilità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuna delle parti (non costituitesi), data la mancanza del presupposto della valida instaurazione del contraddittorio stesso nei confronti di almeno una di esse. L'eventuale costituzione di tutte le parti gravate o il compimento da parte delle stesse di attività processuale difensiva (come nel procedimento di cassazione la presentazione del controricorso o la partecipazione alla discussione) vale a rimuovere l'impedimento alla valida ed efficace instaurazione del rapporto processuale con effetto "ex nunc", cioè dal giorno della costituzione o da quello del compimento dell'attività difensiva, sicché ove esse abbiano avuto luogo dopo la scadenza del termine per impugnare, non valgono ad impedire le conseguenze della già verificata decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)