Sez. 3, Sentenza n. 3935 del 10/12/1968 (Rv. 337472 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - GIUDICATO DI ASSOLUZIONE - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE - LIMITI - ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - DIFFERENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - GIUDICATO DI ASSOLUZIONE - AZIONE CIVILE - PRECLUSIONE - LIMITI - ELEMENTO OGGETTIVO ED ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO - DIFFERENZA.*
A norma degli artt.27 e 28 cod.proc.pen., nel caso di Azione di risarcimento basata sulla presunzione di responsabilita gravante ex art. 2054 cod.civ. a carico dei conducenti dei veicoli per i danni prodotti dalla circolazione stradale, la sentenza penale ha autorita di cosa giudicata con effetto preclusivo dell'Azione civile riparatoria soltanto quando in Sede di giudizio penale sia stato escluso(assoluzione con formula piena) o messo in dubbio (assoluzione per insufficienza di prove) l'elemento oggettivo del reato, nel senso che sia stato ritenuto che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che non sussista un nesso di causalita fra l'Azione addebitata all'imputato e l'evento. Nel caso, invece, in cui il giudice penale abbia escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) non si verifica alcuna preclusione e l'autorita del giudicato penale e limitata all'accertamento probatorio dei fatti materiali che costituiscono il presupposto logico necessario della statuizione penale. In tale ipotesi il giudice civile, nel successivo giudizio promosso per il risarcimento del danno, pur essendo vincolato da tale accertamento, e libero di compiere un'autonoma valutazione degli stessi fatti ai fini di decidere circa la responsabilita civile dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale. (V. N.3886-68, massima n.337367.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)