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Sez. 3, Sentenza n. 226 del 29/01/1971 (Rv. 349656 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - AUTONOMA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE NEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO PER DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349656-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - FATTI MATERIALI - AUTONOMA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE NEL GIUDIZIO DI RISARCIMENTO PER DANNI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - POSSIBILITA.*

Secondo la chiara e prevista dizione dell'art 28 cod proc pen, nel giudizio civile fanno stato i fatti accertati dal giudice penale, considerati nella loro realta oggettiva, e non anche la qualificazione giuridica di essi. Pertanto, in una controversia avente per oggetto il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli, al giudice civile non e precluso di apprezzare e valutare diversamente i fatti accertati in Sede penale. (V 1958'69, mass n 340513' 378'69, mass n 338416' 3935'68, mass n 337472' 300'68, mass n 331230).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)