diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 432 del 16/02/1974 (Rv. 368142 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - ATTI NULLI OD INESISTENTI - INVALIDITA RIFLESSA DEGLI ATTI SUCCESSIVI - CONDIZIONI - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1974-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368142-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - ATTI NULLI OD INESISTENTI - INVALIDITA RIFLESSA DEGLI ATTI SUCCESSIVI - CONDIZIONI - TERMINE PER L'OPPOSIZIONE - DECORRENZA.*

In virtu del principio della nullita riflessa, allorche il vizio afferente ad un atto preliminare del processo esecutivo o ad un atto di esecuzione vera e propria sia cosi grave da determinarne addirittura la nullita radicale o la inesistenza, il vizio stesso si riflette su ogni altro atto successivo del processo esecutivo necessariamente e direttamente dipendente da quello cui inerisce il vizio, con la conseguenza che se l'atto radicalmente nullo non e stato impugnato nei modi e nei termini dalla legge previsti per l'atto stesso, la nullita, in ogni caso, puo essere fatta valere mediante l'opposizione agli Atti esecutivi nel termine di cinque giorni dal compimento di ogni atto successivo dipendente, fino a quello che conclude il processo esecutivo. (nella specie, era stata dedotta in Sede di opposizione la nullita del precetto di rilascio, per essere stato intimato senza che fosse stato osservato il procedimento di graduazione dello sfratto, a norma dell'art 10 della legge 28 giugno 1967, n 628). (V 1819'71, mass n 352340).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 28/07/1967 num. 628 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)