diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18104 del 10/07/2018 (Rv. 649804 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Notifica al procuratore ex art. 330 c.p.c. - Necessità - Notifica alla parte personalmente - Nullità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649804-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di processo tributario, la notificazione dell'atto di appello, eseguita in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la regolarità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)