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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4791 del 23/02/2021 (Rv. 660754 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione a mezzo posta - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660754-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo posta è causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione, con conseguente rinnovabilità per ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c., costituendo tale avviso prova della regolarità della notificazione ma non elemento strutturale di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)