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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21009 del 02/10/2020 (Rv. 659154 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Giudizio di opposizione a precetto introdotto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento del creditore - Competenza del Tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659154-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. promossa dall'imprenditore "in bonis" che, in corso di giudizio, sia stato dichiarato fallito non rientra, ai sensi dell'art. 24 l.fall., nella competenza funzionale del Tribunale fallimentare, trattandosi di un'azione inerente ad un diritto già esistente nel patrimonio del fallito anteriormente alla declaratoria della sua insolvenza, che si sottrae alle regole della concorsualità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)