Sez. 1, Sentenza n. 1154 del 18/08/1966 Ud. (dep. 05/11/1966) Rv. 102814 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITI - APPELLO - CASSAZIONE - RIGETTO DELL'APPELLO - RICORSO DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITI - APPELLO - CASSAZIONE - RIGETTO DELL'APPELLO - RICORSO DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - INAMMISSIBILITA.*
La norma contenuta nell'art 203 cod proc pen, secondo la quale la dichiarazione di impugnazione proposta da uno dei concorrenti nello stesso reato e i motivi da questo addotti giovano anche agli altri, non attribuisce a questi un diritto autonomo di accertamento dell'impugnativa, ma consente solo che essi si avvalgano di quanto disposto a favore dell'impugnante. Se, quindi, l'impugnazione viene rigettata, non puo aversi nei confronti degli altri l'effetto estensivo menzionato nella citata norma, e il coimputato non appellante non ha diritto autonomo di ricorso per i motivi del coimputato appellante che siano stati respinti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)