Sez. 1, Sentenza n. 9269 del 14/05/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150603 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - RIGETTO DELL'APPELLO - RICORSO DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - CONSEGUENZE DELL'AVVENUTO RIGETTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - LIMITI - APPELLO - EFFETTO ESTENSIVO - RIGETTO DELL'APPELLO - RICORSO DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE - CONSEGUENZE DELL'AVVENUTO RIGETTO.*
Perché si verifichi l'effetto estensivo dell'impugnazione, di cui all'art. 203 cod. proc. pen., è necessario che il giudice accolga i motivi di gravame ritualmente proposti dal coimputato e contenenti difese che, non avendo carattere strettamente personale, siano comuni ed utilizzabili in concreto, per un riesame più favorevole della posizione dell'imputato non impugnante. Ne consegue che, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, l'effetto estensivo non può più verificarsi in quanto esso ricorso avendo valore ed efficacia analoga a quelli di un rimedio straordinario, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. (V mass n 118155; (V mass n 115936; (V mass n 115691; (V mass n 110815; (V mass n 103306; (V mass n 102814).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)