Sez. 2, Sentenza n. 4245 del 29/06/1981 (Rv. 414922 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - VINCOLO EDILIZIO CONNESSO AL RAPPORTO AREA VOLUME - LIMITAZIONE AMMINISTRATIVA SCATURENTE OPE LEGIS DALLA UTILIZZAZIONE DELLA LICENZA - CONFIGURABILITA - CONCESSIONE AL PROPRIETARIO FINITIMO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA CUBATURA MAGGIORE DI QUELLA CONSENTITA - COSTITUZIONE DI UNA SERVITU O DI ALTRO VINCOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPEGNO DEL CEDENTE VERSO LA PA ALLA RINUNCIA AD UTILIZZARE PER SE LA CUBATURA MANCANTE AL CESSIONARIO - SUFFICIENZA - COSTITUZIONE CONSEGUENTE DELLA LIMITAZIONE - CONDIZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - VINCOLO EDILIZIO CONNESSO AL RAPPORTO AREA VOLUME - LIMITAZIONE AMMINISTRATIVA SCATURENTE OPE LEGIS DALLA UTILIZZAZIONE DELLA LICENZA - CONFIGURABILITA - CONCESSIONE AL PROPRIETARIO FINITIMO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA CUBATURA MAGGIORE DI QUELLA CONSENTITA - COSTITUZIONE DI UNA SERVITU O DI ALTRO VINCOLO - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPEGNO DEL CEDENTE VERSO LA PA ALLA RINUNCIA AD UTILIZZARE PER SE LA CUBATURA MANCANTE AL CESSIONARIO - SUFFICIENZA - COSTITUZIONE CONSEGUENTE DELLA LIMITAZIONE - CONDIZIONE.*
Il vincolo edilizio connesso al rapporto area-volume stabilito dall'art 17 della legge 6 agosto 1967 n 765 (introduttivo dell'art 41 quinquies della legge 17 agosto 1942 n 1150), o da Disposizioni di strumenti urbanistici particolari, costituisce una limitazione amministrativa del diritto di proprieta scaturente ope legis dall'utilizzazione della licenza edilizia, senza necessita di strumenti negoziali privati, e, pertanto, quando il proprietario di un terreno voglia asservirlo a favore di un proprietario finitimo, che, a sua volta, intenda realizzare una cubatura maggiore di quella consentita dal suo solo terreno, non occorre un atto negoziale privato, diretto alla Costituzione di una servitu o di altro vincolo giuridico fra le parti, bensi e sufficiente, non solo verso i terzi, ma anche inter partes, l'impegno del cedente verso la pa alla rinuncia ad utilizzare per se la cubatura mancante al cessionario, manifestato attraverso l'adesione al progetto di quest'ultimo. Ricorrendo tale adesione - nella Forma di preventivo impegno alla indicata rinuncia, seguito dall'effettiva rinuncia, o di dichiarazione alla pa, senza un precedente impegno (per esempio, istanza congiunta o controfirma dell'istanza per la licenza edilizia), o, infine, di atto successivo di ratifica - sussistono i presupposti necessari al sorgere della limitazione in questione, ove la costruzione sia stata autorizzata e venga eseguita alle condizioni prescritte.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)