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Sez. 1, Sentenza n. 6807 del 14/12/1988 (Rv. 461059 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSIDDETTO TRASFERIMENTO DI CUBATURA - ASSIMILABILITÀ A NEGOZIO TRASLATIVO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE CON IMPOSTA ORDINARIA DI REGISTRO.*
Stato
decisa il 1988-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461059-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - COSIDDETTO TRASFERIMENTO DI CUBATURA - ASSIMILABILITÀ A NEGOZIO TRASLATIVO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI - ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE CON IMPOSTA ORDINARIA DI REGISTRO.*

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 concernente l'imposta sul valore aggiunto, e in relazione agli artt. 1, 2 n. 1 e 38 dello stesso decreto, nonché dell'art. 1 della tariffa alleg. A del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sull'imposta di registro (nel testo originario anteriore alle modifiche apportatevi con i d.P.R. nn. 24 e 94 del 1979), il cosiddetto trasferimento di cubatura va assimilato ad un negozio traslativo di diritti reali immobiliari e, come tale, è assoggettato a tassazione con imposta ordinaria di registro, considerato che la facoltà di costruire sul proprio fondo, entro i limiti stabiliti dalle norme e dagli strumenti urbanistici che ne precisano l'ampiezza secondo un determinato rapporto area-volume, si traduce, per il proprietario, in un bene in senso economico - giuridico, in quanto rappresenta un'utilità che amplia il contenuto del diritto di proprietà, e che, quindi, quando, senza cedere anche il suolo cui inerisce, il proprietario rinunzia a sfruttare a suo vantaggio la volumetria permessa per consentirne l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo finitimo, l'utilità in questione, dopo il rilascio della licenza edilizia e la realizzazione dell'opera, risulta trasferita dall'uno all'altro proprietario, con conseguente diminuzione ed ampliamento del contenuto del diritto reale a ciascuno d'essi appartenente. (V 4245/81, mass n 414922; (V 250/75, mass n 373451; (V 1231/74, mass n 369284; (V 641/73, mass n 362740; (V 2235/72, mass n 35958).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)