Sez. 2, Sentenza n. 23079 del 09/05/2018 Ud. (dep. 23/05/2018) Rv. 272981 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Elemento oggettivo - Artifici o raggiri - Silenzio maliziosamente serbato dall'agente su alcune circostanze - IdoneitĂ ad integrare il raggiro o l'artificio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI
Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente. (Fattispecie in cui il venditore di un immobile, nella fase delle trattative, aveva omesso di informare l'acquirente delle pretese accampate sul bene dai propri fratelli che, ove riconosciute fondate all'esito di un futuro giudizio, avrebbero comportato la restituzione dell'immobile anche da parte del terzo ove questi, nel frattempo, lo avesse acquistato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)