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Sez. 5, Sentenza n. 15887 del 09/01/2025 Ud. (dep. 24/04/2025) Rv. 287979-04

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI | Truffa aggravata ai danni dello Stato - Medico ospedaliero - Omessa comunicazione di attività “intra moenia” in struttura diversa da quella autorizzata - Omessa rendicontazione dell’attività “intra moenia” autorizzata - Silenzio eloquente - Idoneità delle omissioni a integrare il raggiro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287979-04

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI

Configura il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del medico ospedaliero, autorizzato all'espletamento di attività sanitaria "intra moenia" presso uno studio privato, il quale ometta di comunicare all'ente pubblico lo svolgimento di attività presso una struttura diversa da quella autorizzata (nella specie, clinica privata della quale è socio), così da indurre la struttura ospedaliera a corrispondergli lo stipendio maggiorato dell'indennità di esclusiva, o, ancora, ometta di rendicontare le somme percepite per l'attività intramurale autorizzata, così percependo l'intero compenso corrisposto dai pazienti, piuttosto che una quota percentuale di esso. (In motivazione, la Corte ha affermato che tacere su determinate circostanze non costituisce una mera "inerzia", ma, al contrario, con il concorso di altre condotte attive, acquisisce un significato "eloquente" che trasforma il silenzio in un comportamento attivo raggirante).

Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)