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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24088 del 24/11/2016 (Rv. 641756 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Attività svolta dal professionista inserito in associazione professionale - Distinzione dall'attività dello studio - Sufficienza ai fini della esclusione del tributo- Esclusione- Assenza di benefici organizzativi - Onere della prova a carico del contribuente.
Stato
decisa il 2016-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641756-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'IRAP, il professionista (nella specie, avvocato), qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all'applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla detta associazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)