Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19327 del 29/09/2016 (Rv. 641235 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Attività di sindaco ed amministratore - Svolgimento in forma individuale da parte del professionista inserito in associazione professionale - Assenza di autonoma organizzazione - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema d'IRAP, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all'interno di un'associazione professionale, senza ricorrere ad un'autonoma organizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)