Sez. U, Sentenza n. 22511 del 20/10/2006 (Rv. 592276 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ordinanza sindacale emessa nei confronti del proprietario del fondo di piantare alberi a distanza illegale - Azione di rivalsa proposta dal proprietario contro il Comune per i danni cagionati al vicino - Oggetto - Esercizio di poteri pubblici in materia urbanistica ed edilizia - Esclusione - Comportamento illecito della P.A. - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 - Inapplicabilità - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di giurisdizione, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda di rivalsa proposta nei confronti del Comune per i danni cagionati al proprietario confinante dal vicino, al quale sia stato imposto con ordinanza sindacale di piantare nel proprio terreno alberi a distanza inferiore a quella legale; infatti, il giudizio in ordine alla fondatezza della pretesa risarcitoria è strettamente collegato e conseguente all'accertamento della sussistenza del dedotto comportamento illecito del Comune, in quanto derivante non da provvedimento illegittimo connesso all'esercizio del potere pubblico in materia urbanistica ed edilizia, bensì da indebite pressioni sfociate nella predetta ordinanza emessa malgrado che l'ente fosse a conoscenza dell'opposizione del proprietario confinante. Pertanto, poiché la controversia ha ad oggetto la valutazione non dell'esercizio di attività autoritativa in materia urbanistica ed edilizia ma del comportamento (asseritamene arbitrario) tenuto dal Comune, non è applicabile l'art.34 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, trattandosi di questione non attinente alla giurisdizione ma alla fondatezza della pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)