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Sez. 5 - , Sentenza n. 453 del 11/01/2018 (Rv. 646907 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffa di igiene ambientale - Periodo antecedente alle modifiche di cui all'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 - Natura tributaria - Fondamento - Conseguenze - Possibilità di emendare la dichiarazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646907-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

La TIA, introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, ha avuto - prima dell'emanazione dell'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, che ha modificato l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, con una norma priva, peraltro, di portata retroattiva - natura tributaria, in quanto assimilata alla TARSU, sicché opera, in relazione alla stessa, con riferimento ai periodi di imposta sino alla data del 30 giugno 2010, il generale principio dell'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente ove affetta da errori in proprio danno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 14 com. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)