Sez. 1, Sentenza n. 6697 del 29/04/2003 (Rv. 562552 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Azione risarcitoria ex art. 2 della legge n. 117 del 1988 - Provvedimento di archiviazione di denuncia penale, ascrivibile a responsabilità del magistrato - Danno patrimoniale - Sussistenza - Necessità - Contenuto - Perdita della possibilità di ottenere dal denunciato il ristoro del danno morale - Rilevanza - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile del magistrato, il provvedimento di archiviazione di una denuncia penale, in tesi ascrivibile a dolo o colpa grave del magistrato che l'ha adottato o ha contribuito ad adottarlo, può dare ingresso all'azione risarcitoria soltanto se ed in quanto sia foriero di danno patrimoniale, nell'ambito del quale non è riconducibile il venir meno - per effetto dell'archiviazione - della possibilità di ottenere dal denunciato il ristoro del danno morale. Le connotazioni intrinseche di quest'ultimo, infatti, sono in radice ostative ad una sua "conversione" in danno patrimoniale, sol perché il relativo pregiudizio venga in discussione con un soggetto distinto dall'autore del reato, in quanto la lesione di un bene non patrimoniale rimane tale e non si "patrimonializza" in relazione alla circostanza che sia addotta contro persona diversa da chi in tesi l'abbia provocata.
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)