Sez. 3, Sentenza n. 11798 del 09/06/2016 (Rv. 640239 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI- IN GENERE - Rito societario - Fissazione udienza per "ficta confessio" ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Conseguenze. | Rito societario - Fissazione di udienza per "ficta confessio" ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI- IN GENERE - Rito societario - Fissazione udienza per "ficta confessio" ex art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003 - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Conseguenze.
In materia di rito societario, gli effetti dell'istanza di fissazione di udienza per "ficta confessio", già prevista dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, debbono ritenersi venuti meno - a prescindere dal momento in cui risale l'istanza stessa - in ragione della sopravenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che ha colpito detta norma e, quindi, dell'efficacia retroattiva che assiste tale pronuncia, atteso che il limite a tale efficacia (costituito dall'esaurimento del rapporto regolato dalla norma stessa) non è ravvisabile fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati dalla norma processuale dichiarata costituzionalmente illegittima siano ancora "sub iudice".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 13 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)