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Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 15/05/2007 (Rv. 597563 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Norme processuali - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Atti compiuti prima della sentenza della Corte costituzionale - Validità - Accertamento sulla base della norma nel testo risultante dalla sentenza di incostituzionalità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597563-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto. (La S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza in tema di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione stante il mancato versamento del deposito cauzionale, in misura pari alla metà del massimo edittale della sanzione, prescritto dall'art. 204 bis cod. strada, introdotto dall'art. 4, primo comma septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, la cui previsione è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 114 del 2004 della Corte costituzionale)

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)