Sez. 1, Sentenza n. 6217 del 28/06/1994 (Rv. 487249 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione, figli naturali non riconoscibili - In genere | Figlio - Riconoscimento al momento della nascita da uno solo dei genitori - Pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Periodo anteriore alla pronuncia - Spese di mantenimento del figlio - Obbligo di rimborso all'altro genitore - Sussistenza - Periodo successivo alla pronuncia - Assegno mensile di mantenimento - Corresponsione - Obbligo.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione, figli naturali non riconoscibili - In genere
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale. Pertanto, una volta intervenuta siffatta pronuncia, egli deve corrispondere al genitore che ha riconosciuto il figlio, in proprio, le somme che questi ha anticipato per far fronte, da solo, al mantenimento, mentre, per il periodo successivo, è tenuto a provvedere al mantenimento del figlio minore versando all'altro genitore, quale esercente la potestà, l'assegno mensile posto a suo carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)