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Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014 (Rv. 631015 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Tardività - Rilievo officioso ed eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631015-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

In tema di chiamata del terzo in causa, la decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è rilevabile d'ufficio, anche in appello, sicché l'eccezione di tardività, quale eccezione in senso improprio, può essere sollevata per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)