Sez. 2, Sentenza n. 10610 del 14/05/2014 (Rv. 631015 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Tardività - Rilievo officioso ed eccezione in appello - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
In tema di chiamata del terzo in causa, la decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è rilevabile d'ufficio, anche in appello, sicché l'eccezione di tardività, quale eccezione in senso improprio, può essere sollevata per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)