Sez. 3, Sentenza n. 4867 del 21/09/1979 (Rv. 401487 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TARDIVITA DELLA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA PER LA CHIAMATA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TARDIVITA DELLA PROPOSIZIONE DELL'ISTANZA PER LA CHIAMATA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
La parte che intenda avvalersi della facolta di chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art 106 cod proc civ deve, a norma dell'art 269 stesso codice, citarlo per la prima udienza o, al piu tardi, in tale prima udienza chiedere al giudice un termine per provvedervi. Tale principio - essendo inderogabile, soprattutto per l'esigenza di assicurare la regolare Costituzione del giudizio e cioe il contemporaneo inizio del processo nei confronti di tutti i soggetti che vi partecipano - deve essere dal giudice fatto osservare anche a prescindere dall'istanza delle parti interessate e, conseguentemente, e rilevabile d'ufficio la tardivita della proposizione dell'istanza di cui al secondo comma dell'art 269 citato. (V 3613/76, mass n 382357; (V 2195/68, mass n 334390).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)