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Sez. 1, Sentenza n. 3527 del 25/10/1968 (Rv. 336687 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO- IN GENERE - DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - DIFFERENZE - CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA DELL'ATTO ATTRIBUITO ALLA PARTE CONTRO CUI E PRODOTTO - QUERELA DI FALSO - ESCLUSIONE- DISCONOSCIMENTO DELL'ATTO DALLA PARTE CUI E ATTRIBUITO - NECESSITA - ATTRIBUZIONE ALL'AVVERSARIO DELLA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336687-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO- IN GENERE - DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - DIFFERENZE - CONTESTAZIONE DELL'AUTENTICITA DELL'ATTO ATTRIBUITO ALLA PARTE CONTRO CUI E PRODOTTO - QUERELA DI FALSO - ESCLUSIONE- DISCONOSCIMENTO DELL'ATTO DALLA PARTE CUI E ATTRIBUITO - NECESSITA - ATTRIBUZIONE ALL'AVVERSARIO DELLA FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO - IRRILEVANZA.*

La querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono preordinati a scopi ben distinti la prima tende a privare la scrittura privata - che ne sia sprovvista per difetto di autenticazione o di riconoscimento espresso o tacito - della particolare efficacia probatoria che le annette l'art. 2702 cod. civ., il secondo mira, invece, ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia. Ne deriva che la querela di falso, presupponendo una scrittura privata gia espressamente o tacitamente riconosciuta, non puo trovare applicazione allorquando si contesti l'autenticita di un atto attribuito non alla parte che intende avvalersene, bensi a quella contro la quale esso e prodotto dato che in questo caso la parte cui la scrittura viene attribuita, se intende impedire l'efficacia probatoria di cui allo art. 2702, e tenuta unicamente a disconoscere, ossia a negare formalmente, la propria scrittura o la propria sottoscrizione, a nulla rilevando che, nel formulare tale contestazione, giunga ad attribuire addirittura alla controparte la formazione o la sottoscrizione del documento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)