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Sez. 2, Sentenza n. 3849 del 05/07/1979 (Rv. 400305 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - QUERELA DI FALSO E DISCONOSCIMENTO - FUNZIONI RISPETTIVE - TESTAMENTO OLOGRAFO - CONTESTAZIONE GLOBALE DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400305-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - QUERELA DI FALSO E DISCONOSCIMENTO - FUNZIONI RISPETTIVE - TESTAMENTO OLOGRAFO - CONTESTAZIONE GLOBALE DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA - AZIONE DI DISCONOSCIMENTO - NECESSITA - CONSEGUENZE.*

La querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalita diverse e del tutto indipendenti fra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art 2702 cod civ, mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento e volto ad impedire che la scrittura acquisti detta efficacia e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l'autenticita del documento che si assume contraffatto. Pertanto, poiche il testamento olografo e un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di Forma imposti dalla legge (art 602 cod civ) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura e prodotta, quest'ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l'intera scheda testamentaria, deve proporre l'Azione di disconoscimento, che pone a carico della controparte l'Onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non e stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente. (V 3608/77, mass n 387218; (V 3527/68, mass n 336687).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)