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Sez. 1, Sentenza n. 1122 del 24/02/1981 (Rv. 411684 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - RISCHIO DEL 'FURTO CON DESTREZZÀ E DELLA 'RAPINÀ - IPOTESI DEL 'FURTO CON STRAPPÒ - INCLUSIONE O NO NELLA GARANZIA ASSICURATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERIO - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI PER STABILIRE IL RIFERIMENTO DELLE STESSE AL SIGNIFICATO STRETTAMENTE PENALISTICO O NO DELL'ESPRESSIONI PREDETTE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411684-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - RISCHIO DEL 'FURTO CON DESTREZZÀ E DELLA 'RAPINÀ - IPOTESI DEL 'FURTO CON STRAPPÒ - INCLUSIONE O NO NELLA GARANZIA ASSICURATIVA - ACCERTAMENTO - CRITERIO - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI PER STABILIRE IL RIFERIMENTO DELLE STESSE AL SIGNIFICATO STRETTAMENTE PENALISTICO O NO DELL'ESPRESSIONI PREDETTE - NECESSITA.*

Con riguardo al contratto di Assicurazione contro i danni, che preveda, per valori e somme di denaro, il rischio del furto 'con destrezzà e della rapina, l'esclusione della garanzia assicurativa per l'ipotesi del furto 'con strappò non puo essere affermata in base alla sola diversita, nel diritto penale, di tale fattispecie delittuosa rispetto a quelle espressamente contemplate dal contratto stesso, occorrendo a tal fine la ricerca della comune intenzione dei contraenti, secondo gli ordinari criteri di ermeneutica, per stabilire se essi abbiano fatto riferimento a dette situazioni nel loro significato strettamente penalistico, ovvero secondo un'accezione autonoma e piu ampia, comprensiva del furto con strappo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)