Sez. 3, Sentenza n. 1289 del 06/02/1998 (Rv. 512358 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE | Assicurazione contro il furto - Clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore - Clausola "trasporto valori indosso o a portata di mano del trasportante" - Portata - Interpretazione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - CLAUSOLE LIMITATIVE
In tema di assicurazione contro il furto, la clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore all'ipotesi che, in caso di sottrazione, i valori assicurati si trovino "indosso o a portata di mano" della persona incaricata del trasporto, circoscrive alla sola ipotesi di furto con destrezza qualificata dalle predette condizioni di fatto il rischio assicurato, secondo una accezione indubitabilmente meno ampia rispetto alla (più vasta) nozione penalistica del furto con destrezza desumibile dal disposto dell'art. 625 n.4 c.p. (comunemente interpretato nel senso della non necessità che la cosa si trovi in mano o indosso alla persona, sufficiente risultando, per la legittima configurazione della fattispecie di reato, che essa sia soltanto nella sfera di immediata e diretta vigilanza del derubato). È, pertanto, illegittima, perché illogicamente inosservante dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, l'interpretazione della clausola predetta nel senso della coincidenza dell'espressione "a portata di mano" con l'ordinaria, diretta ed immediata sfera di vigilanza del soggetto passivo del reato (così sancendosi una inaccettabile omogeneità morfologica ed effettuale tra i due concetti), mentre l'operatività della garanzia assicurativa, in presenza di una clausola siffatta, va necessariamente limitata alla (sola) ipotesi in cui l'oggetto del furto si sia trovato a così breve distanza dal derubato da consentirgli la sua materiale e fisica apprensione previa estensione del braccio o della mano (fattispecie in cui il bene sottratto - una borsa contenente preziosi - era stata posta dal trasportatore nel portabagagli della sua auto, da dove era risultata poi asportata. La S.C. ha escluso che, nella specie, potesse dirsi verificata la condizione di cui alla clausola "de qua", enunciando il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Pen. art. 625 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)