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Sez. 1, Sentenza n. 5590 del 11/03/1985 Ud. (dep. 06/06/1985) Rv. 169644 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - BENE DIVERSO DAL DENARO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169644-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - BENE DIVERSO DAL DENARO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve essere valutata, quando non si tratti di danaro, in base allo effettivo valore economico della cosa oggetto del reato, non potendosi tener conto dei vantaggi che la cosa stessa può arrecare all'autore del reato o ad altri, né dei pregiudizi di natura diversa da quella patrimoniale che possano derivarne alla parte offesa, poiché gli uni e gli altri sono estranei alla nozione del danno quale conseguenza immediata e diretta del reato. (fattispecie in tema di ricettazione di un modulo per patente di guida). (V mass n 166806, Sezioni Unite).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)