diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 39896 del 14/12/2021 (Rv. 663232 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimento di personale tra enti pubblici non economici ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Illegittimità accertata giudizialmente - Prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro con il trasferitario - Conseguenze - Demansionamento - Responsabilità del trasferitario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663232-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di trasferimento di personale tra enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel caso di invalidità del trasferimento di attività accertata giudizialmente, il rapporto di lavoro permane con l'ente trasferente e se ne instaura uno nuovo e diverso con l'ente trasferitario presso cui il dipendente abbia materialmente continuato a lavorare; ne consegue che la responsabilità per violazione dell'art. 2103 c.c. deve essere imputata a quest'ultimo ente, in quanto l'incardinamento del lavoratore nei suoi ruoli, per quanto poi caducato, non può esimere l'ente in questione dalle responsabilità datoriali conseguenti alla relazione di fatto che si è nelle more instaurata.

Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)