Sez. L - , Ordinanza n. 6756 del 10/03/2020 (Rv. 657435 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimento di personale ministeriale ad enti locali - Disciplina ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Applicazione della contrattazione collettiva dell'ente di destinazione - Pregresso giudicato su mansioni superiori - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di trasferimento di personale ministeriale ad enti locali ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'inquadramento del personale, trova applicazione ex art. 2112 c.c. la contrattazione collettiva dell'ente di destinazione ed il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori presso la precedente amministrazione ha efficacia vincolante per i periodi successivi esclusivamente se il lavoratore alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in tale arco temporale, a condizione che rimanga immutata la disciplina collettiva di riferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)