Sez. L, Sentenza n. 140 del 15/01/1990 (Rv. 464812 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DELLE SPECIE SUINICOLE - CARATTERE AGRICOLO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DELLE SPECIE SUINICOLE - CARATTERE AGRICOLO.*
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778 - che ha sostituito l'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e che (in virtù dell'art. 3 della stessa legge) è applicabile anche retroattivamente ai rapporti non ancora definiti ed esauriti -, la attività di allevamento delle specie suinicole (e delle altre indicate nel nuovo testo del citato art. 206) ha di per sè carattere agricolo (ai fini della disciplina degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di connessione o complementarità rispetto all'attività della coltivazione dei fondi o della silvicoltura.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2535, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)