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Sez. 3, Sentenza n. 16006 del 24/10/2003 (Rv. 567649 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Irrogazione delle sanzioni - Competenza del tribunale per le sanzioni più gravi - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567649-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Atteso che il tribunale ordinario - il quale ai sensi dell'art. 151 della l. n. 89 del 1913 è competente per l'applicazione ai notai delle sanzioni più gravi - non è un giudice speciale ed, inoltre, che il notaio, a differenza di altri esercenti professioni intellettuali, svolge attività professionale a contenuto privatistico nei confronti del cliente e, contemporaneamente, attività di pubblico ufficiale, con la conseguenza che non sussiste omogeneità di situazioni rispetto alla diversa disciplina del procedimento disciplinare di altre categorie di professionisti, il quale si svolge interamente davanti agli Ordini di appartenenza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 102, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)